Normativa
Associazione Comunità e Famiglia Friuli Venezia Giulia
 
 
Normativa
 
 
 
 
 
Statuto
 


Articolo 1 - Ragione sociale


E’ costituita un’associazione libera di volontariato ai sensi della legge 266/91 e degli art. 14 e segg. del Codice Civile “Libro Primo - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA” denominata “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ E FAMIGLIA FRIULI - VENEZIA GIULIA “ (ACF–FVG), organizzazione di volontariato che opera direttamente sul territorio in collegamento con l’Associazione Nazionale “Mondo di Comunità e Famiglia” (Associazione di promozione sociale per la famiglia e per la persona) con cui condivide i fini e gli scopi statutari.


Articolo 2 - Valori


L’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ E FAMIGLIA FRIULI - VENEZIA GIULIA, nel prosieguo riportata come Associazione, crede nella famiglia. Non una famiglia astratta, ma quella di oggi, con le sue contraddizioni e i suoi limiti, ma anche con le sue ricchezze e le sue generosità. Crede che la famiglia abbia bisogno di accompagnamento per uscire dall'isolamento e dalla solitudine in cui è spinta dalla cultura individualista e del profitto così diffusa nella società attuale.
L’Associazione crede che ogni persona, portatrice di un "sogno" o di un "talento", è felice se può esprimere tali doni. L’Associazione si ispira ai valori di Mondo Comunità e Famiglia che trae ispirazione dall'originaria e originale esperienza della comunità di Villapizzone di Milano.
I valori, che identificano l'Associazione, pur all'interno di un libero e sovrano cammino
sono:


La condivisione, intesa come cultura che riconosce il valore delle persone. Condivisione che vuol dire comunicare le proprie esperienze non come assoluto, ma come verità relativa a disposizione degli altri, che vuol dire utilizzare ed attingere alle esperienze altrui per andare più a fondo nel proprio cammino di ricerca. Condivisione come impegno a distinguere senza dividere ed unire senza confondere. Seme e frutto della condivisione sono la fiducia, in se stessi e negli altri, che sostiene ed organizza le persone in cammino.


L'accompagnamento tra famiglie e persone, come reciproco sostegno, come stile e cultura per essere sé stessi, per essere famiglia, per essere gruppo, per essere comunità.
Accompagnamento attento alla sovranità della famiglia e della persona nelle sue scelte quotidiane, e inteso come affermazione del proprio bisogno dell'altro quale elemento imprescindibile per una realizzazione delle più profonde aspirazioni di vita.


L'accoglienza, come frutto della povertà propria e altrui, intesa come libera
disponibilità verso l'altro nella sua diversità, nel suo bisogno, nella sua ricchezza.
Accoglienza come strumento per una convivenza pacifica e nonviolenta e come
riconoscimento del diritto di ogni famiglia e di ogni persona di poter interrogare l'altro per realizzare il suo sogno di vita.


La sobrietà, come bisogno, come scelta per ricercare la felicità nella semplicità sia nelle relazioni materiali che in quelle spirituali, nella mitezza dei rapporti tra le persone e nel rispetto dell'utilizzo delle risorse naturali, in un quadro di sostenibilità, sul piano sociale ed ambientale. Sobrietà individuale, di gruppo e di Associazione, anche come solidarietà concreta con quanti non hanno nemmeno di che vivere e come superamento di un consumismo fine a se stesso.

Articolo 3 – Scopi e Modalità d’intervento


L’Associazione vuole essere uno strumento per favorire il nascere e lo svilupparsi di progetti e di esperienze di relazione e di comunione a differenti livelli. In particolare, l’associazione ha lo scopo di :


• Favorire il nascere di Gruppi di condivisione, aperti a tutti gli interessati e non
solo ai soci, che propongono alle famiglie i valori dell'Associazione, ed offrono un metodo di accompagnamento basato sul racconto e sull'ascolto senza giudizio delle diverse esperienze, in assenza di dibattito tra i partecipanti. Il clima che si genera e il discernimento che ne deriva aiutano le persone e le famiglie nelle decisioni e nella comprensione delle scelte del proprio cammino.


• Istituire Gruppi di lavoro aperti a chi dopo il discernimento vuol passare all’azione su un’ipotesi concreta di vita comunitaria.


• Promuovere la nascita di Condomini solidali che sono formati da famiglie, gruppi, e singoli sovrani e responsabili, che vivono vicini, ciascuno con una sua identità e autonomia abitativa, ma tutti ispirati a valori comuni di solidarietà:

 

− Apertura a tutti, a chi ha bisogno materiale, a chi bisogno di dare senso alla vita (non ci si sceglie, non ci sono filtri ideologici religiosi economici o culturali ma si
cerca di apprezzare e valorizzare la diversità).


− Accoglienza prima di tutto con i compagni di comunità: affidandosi reciprocamente e mettendosi nelle mani gli uni degli altri. Il frutto che ne scaturisce è la fiducia reciproca, che permette l’accoglienza non solo degli altri“più vicini” ma anche di coloro che per storia personale, cultura e sensibilità sono“più lontani” e diversi.


− Condivisione di beni e risorse: facendo ciò che si è capaci, prendendo ciò di cui si ha bisogno.


− Povertà innanzi tutto come consapevolezza di aver bisogno dell’altro sia a livello individuale che comunitario, in secondo luogo come maturazione che non sono il denaro ed i beni materiali a dare la felicità ed in ultimo, ma non per importanza, come scelta di equità e solidarietà verso gli ultimi ed i piccoli della terra. Strumento concreto è una cassa comune povera e azzerata ogni anno.

I condomini solidali, una volta sorti ed avviati, si costituiscono come enti giuridicamente autonomi rispetto all'Associazione. Per questo l’Associazione si procura in proprietà, in affitto o in altre forme di godimento, abitazioni ed immobili adatti allo scopo, ne cura l’eventuale ristrutturazione e li mette a disposizione delle famiglie, gruppi o singoli che andranno a formare il condominio solidale.


L’Associazione tutela la vita, l’adesione ai valori, l’andamento economico e giuridico dei condomini aderenti, curando la costruzione di una rete di sostegno a queste esperienze.


L’Associazione opera tramite i propri volontari, organizzati in gruppi di servizio
culturali, formativi, economici e tecnici.


Articolo 4 - Finalità e assenza di scopo di lucro


L’Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, escluso ogni scopo di lucro. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, o avanzi di gestione. Gli avanzi di gestione verranno completamente reinvestiti per le finalità associative.


Articolo 5 - Sede legale


L'Associazione ha sede in Trieste.
La sede legale può essere trasferita in ambito regionale su delibera dell’assemblea.


Articolo 6 - Associati (ammissione - recesso)


Gli associati sono solo persone fisiche che credono nei valori e negli obiettivi dell’Associazione e mettono a disposizione tempo e competenza per realizzarli nell’ambito del presente Statuto e sono ammessi con delibera dal Consiglio di Gestione qualora non fossero presentati da almeno due soci.


Per essere ammessi come associati è quindi necessario:


• essere persona fisica


• condividere appieno il presente statuto e presentare domanda


• versare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Gestione



La condizione personale sulla base della quale è fondata l'ammissione ad associato deve perdurare per tutto il periodo di partecipazione all'Associazione.


I soci partecipano alle assemblee convocate dal Presidente.


I soci cessano di appartenere all'Associazione:


• per dimissioni volontarie;


• per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;


• per decesso;


• per comportamento contrastante con gli scopi statutari;


• per persistente violazione degli obblighi statutari.


Qualora il Consiglio di Gestione accertasse il venir meno a dette condizioni può procedere, dopo aver notificato e motivato gli addebiti mossi all’associato, all'esclusione dell’interessato con deliberazione che deve essere ratificata dai due terzi dell’Assemblea.


Ogni associato può unilateralmente recedere dall'Associazione dandone preavviso di almeno tre mesi al Presidente.


Articolo 7 - Gratuità delle cariche e democraticità


Le prestazioni degli associati, dei membri del Consiglio di Gestione, del Presidente e d’ogni altro organo sociale, sono gratuite.


Agli associati può essere riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti e per le sole
attività associative.


Le cariche sono elettive e la struttura dell’Associazione è democratica.


Articolo 8 - Mezzi per il conseguimento delle finalità statutarie


L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi, oltre che dal contributo degli associati, da elargizioni o liberalità la cui accettazione deve poi essere approvata dal Consiglio di Gestione e, infine, dalle entrate derivanti da attività commerciali, produttive ed agricole marginali. Sono inoltre comprese fra le entrate le seguenti voci: contributi dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.


Articolo 9 - Organi direttivi


Sono organi dell'Associazione: · l'Assemblea, · il Consiglio di Gestione, · il Presidente e il Collegio dei Probiviri.


Articolo 10 - Assemblea dei soci


L'Assemblea è costituita da tutti gli associati con pari diritto di voto.


Essa è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro la fine di aprile per l'approvazione del bilancio, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta un decimo degli associati. Si applica l’art. 20 del Codice Civile “Libro Primo”.


Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Si applica l’art. 20 del Codice Civile “Libro Primo”.


E' di competenza dell'Assemblea:


• deliberare su tutte le questioni, gli affari e le attività inerenti all'Associazione che non siano demandate dal presente Statuto alla competenza di altri organi;


• approvare il bilancio, consuntivo e preventivo, che deve essere annuale ed è predisposto dal Consiglio di Gestione.


• approvare la relazione conclusiva delle attività svolte dal Consiglio di Gestione per l’anno trascorso


• approvare il programma delle attività da svolgere, per l’anno successivo


• eleggere il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Probiviri;


Le delibere riguardanti le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dell’Assemblea.


Articolo 11 - Diritto di voto


Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto e può ricevere due sole deleghe.

Articolo 12 - Consiglio di Gestione


Il Consiglio di Gestione è composto da un numero variabile di 5, 7, 9 componenti secondo le deliberazioni assunte dall'Assemblea di nomina. Il Consiglio, una volta
insediato, nomina nel suo seno un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Su proposta del presidente il Consiglio di Gestione può nominare un Vicepresidente che lo coadiuva nei suoi compiti e lo sostituisce in sua assenza. Il Consiglio di Gestione è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per tre anni rinnovabili. Le riunioni dello stesso sono convocate, con avviso verbale, almeno quattro volte all'anno, e ogni qualvolta un membro dello stesso ne faccia richiesta. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente se nominato, o da un suo delegato.


E' di competenza del Consiglio di Gestione:


• procedere all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;


• coordinare le attività dei vari gruppi facenti capo all’Associazione;


• accettare le carte di vita comunitaria e gli statuti di ogni singolo condominio solidale e accompagnarne l’attuazione;


• predisporre e stipulare per iscritto accordi con singoli, famiglie e gruppi componenti i condomini solidali aderenti per disciplinare il rapporto fra questi e l'Associazione relativamente all'uso degli appartamenti e degli immobili a ciascuno dati in godimento. Detti contratti sono obbligatori e dovranno necessariamente contenere norme in ordine: alla durata, agli obblighi reciproci, alle responsabilità per l'inadempimento di detti obblighi, alla ripartizione delle responsabilità nei confronti dei terzi, alle conseguenze della fine del rapporto. Uguali accordi saranno stipulati fra l'Associazione e i condomini solidali per l'uso degli spazi comuni dei fabbricati dati in godimento agli stessi;


• formare il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da presentare per l'approvazione all'Assemblea;


• predisporre nuovi strumenti che, ratificati dall’Assemblea dei soci, rispondano alle esigenze emergenti dell’Associazione.

Articolo 13 - Compiti del Presidente


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio di Gestione, può essere sostituito dal Vicepresidente o da un suo delegato.

 

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri


Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri nominati dall'Assemblea fra persone non facenti parte dell’Associazione e rimane in carica per tre anni rinnovabili. Esso ha la funzione di dirimere in modo inappellabile eventuali conflitti fra gli associati e fra questi e l’Associazione inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto. Ha inoltre funzione di arbitro, se nominato da entrambe le parti, nelle eventuali controversie che insorgessero fra l’Associazione e i beneficiari, con lo scopo principale di mantenere attuale e reale lo spirito che anima le regole del presente statuto.


Articolo 15 - Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento


In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati.


Articolo 16 - Modifica dello statuto


Il presente statuto può essere modificato ai sensi di legge.

 
 
 
 
 
Regolamento
 

Per quanto non specificatamente espresso nel presente Regolamento, si intendono valide le norme di legge e dello statuto dell’Associazione.


Art. 1.

i soci sono iscritti nel libro dei soci.


Art. 2.

L’Associazione è composta da Soci che condividono gli scopi statutari e sono distinti in:

a) Soci ordinari;
b) Soci di diritto;


Sono:
a) Soci ordinari: coloro che condividono gli scopi e le finalità dall’associazione; b) Soci di diritto: i rappresentanti delle comunità aderenti in ragione di uno per comunità;


Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nelle Assemblee e uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza
riserve per ciascuna categoria di Soci. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.


Art. 3.

Doveri dei Soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme dello Statuto, del presente Regolamento e delle
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. Tutti i Soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell’Associazione utilizzando le proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell’Associazione, senza fini di lucro.È richiesto all’atto di associarsi il versamento di una quota associativa. Il versamento annuo della quota associativa deve essere rinnovato entro la fine di febbraio previo la perdita del diritto ad essere socio.È dovere dei soci partecipare alle assemblee convocate con utile anticipo e tramite i mezzi ritenuti i più idonei per l’occasione.


Art. 4.

Il numero dei Soci è illimitato.

Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con l’Associazione è quello risultante dal Libro Soci a seguito di comunicazione del Socio al momento dell’iscrizione o per variazione successiva. La qualità di Socio dell'Associazione si perde:


a) mediante dimissione, dandone preavviso scritto di almeno tre mesi, indirizzato al Presidente. (Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, è libero di dare le proprie dimissioni, seguendo le indicazioni appena descritte.


b) mediante decadenza pronunciata dal Consiglio di Gestione a maggioranza assoluta, per condotta palesemente contraria o offensiva dei principi dell’Associazione, a seguito di morosità nel versamento della quota annuale o di altri eventuali oneri sociali;


c) mediante esclusione deliberata dal Consiglio di Gestione con decisione motivata e comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata r.r.. Contro tale delibera il socio escluso può - entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata - proporre appello all’Assemblea, la quale deciderà nella sua prima seduta utile, in via definitiva ed inappellabile.


d) In caso di esclusione, all'associato verrà restituita la quota dell'anno sociale in
corso mentre nei casi di dimissione e decadenza il Consiglio di Gestione si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale e di qualunque altra somma dovuta dal Socio.


e) Nessun associato dopo le sue dimissioni od esclusione come pure nessun erede od avente causa di un associato deceduto potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale
.


Art. 5.

Nel caso in cui l'assemblea deliberi di sciogliere l'associazione, l'assemblea stessa nomina uno o più liquidatori con il compito di pagare eventuali debiti residui, eventualmente vendono dei beni di proprietà dell'associazione stessa, dopodiché il
liquidatore, ai sensi dell'art. 5 della Legge quadro, donerà in nome e per conto dell'associazione, (articolo 18 dello Statuto) quanto rimane di beni e/o di denaro e/o di crediti. Ultimate tutte le procedure, il liquidatore convoca per l'ultima volta l'assemblea straordinaria che prende atto che tutto è stato compiuto e decreta la fine tutti gli effetti dell'associazione. Per questa ultima convocazione, qualsiasi numero dei presenti (almeno due) nonché la maggioranza relativa dei voti favorevoli (tanto questa riunione è una pura formalità).


Art. 6.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:


a) da beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;


b) dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.


Le entrate dell’Associazione sono costituite:


a) dalle quote dei Soci e dall'autofinanziamento degli stessi;


da sovvenzioni e contributi che esso può ottenere nonché da liberalità tra vivi o mortis causa che esso potrà essere autorizzato a ricevere ai sensi di legge e sotto le eventuali condizioni di speciale destinazione imposte dal donante o dal testatore, la cui accettazione deve essere approvata dal Consiglio di gestione (articolo 10 dello Statuto);


b) da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali;


c) da redditi di capitali mobiliari ed immobiliari del fondo patrimoniale;


d) da ogni altro introito non espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;


e) da ogni altra entrata autorizzata dalla legge.


Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai Soci né direttamente né indirettamente e comunque in nessun modo, anche sotto forma di sconti o benefici, ma devono essere impiegati per il conseguimento dell’oggetto sociale e delle attività direttamente connesse, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10.6 del D.L.vo 460/97.


Il Consiglio di Gestione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ha l’obbligo di redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Entro il mese di dicembre, deve convocare l’Assemblea ordinaria alla quale sottoporre il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.


Nei casi previsti dalla legge, sarà tenuta contabilità separata per i proventi e le spese non rientranti nell’attività propria di una ONLUS.


Art. 9


Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.


Art. 10


L'Assemblea è convocata dal Presidente o da almeno i 1/10 (un decimo) dei soci nella sede legale o altrove in Italia mediante lettera inviata a tutti i Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.


Art. 11


L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.


Quella ordinaria dovrà essere convocata almeno due volte l’anno: entro il 30 aprile per deliberare sul bilancio consuntivo, entro il mese di dicembre per deliberare su quello preventivo. Delibera sull’orientamento generale dell’attività dell’Associazione. Procede alla nomina delle cariche sociali, se necessario. Determina le quote sociali ed integrative e delibera su quanto altro espressamente previsto dalla legge.


Quella straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza quando sarà ritenuto opportuno dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio di Gestione (3 su 5, 4 su 7, 5 su 9) o da richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.


La convocazione dovrà sempre contenere l'ordine del giorno da porre in discussione e la data della seconda convocazione, purché fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima.


Art.12


Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Soci, che non abbiano provvedimenti di decadenza o di esclusione in corso ed in regola con le quote sociali.


Ogni Socio che ha diritto ad un voto può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta .
Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea.


Art. 13


L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente;


Art. 14


Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente assunte, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi, presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, qualunque sia il numero degli stessi e l’Assemblea straordinaria delibera circa le modifiche statutarie con la presenza, in proprio o per delega di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.


Art. 15


Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.


Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.


Art. 16


Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte ai sensi di legge e del presente Statuto,
vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.


Art. 17

Consiglio di Gestione


L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Gestione, composto da un numero variabile di 5, 7 9 membri, scelti tra i Soci, nominati dall’Assemblea (articolo 15 dello Statuto).


Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio deve provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla prossima Assemblea annuale la quale provvederà in modo definitivo.


Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito.


Art. 18


Il Consiglio di Gestione può nominare un Vice Presidente. Al Vice Presidente, qualora nominato, spetta la legale rappresentanza dell’Associazione in caso di impedimento o di assenza del Presidente. Il Consiglio si raduna ovunque in Italia su iniziativa del Presidente o (di almeno 3 consiglieri su 5, 4 su 7, 5 su 9), mediante comunicazione scritta almeno otto giorni prima della riunione.


In caso di assoluta necessità, il Consiglio potrà essere convocato mediante telegramma/telefonata, con preavviso di almeno tre giorni.


Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Art. 19


Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e ha il compito di:


a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;


b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;


c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda anche
l’ordinaria amministrazione;


d) procedere alla revisione del Libro Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;


e) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci;


Il Consiglio di Gestione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di comitati o commissioni consultive o di studio, nominati dal Consiglio stesso, composte anche da non Soci.


Art. 20 Bilancio


L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 
 
 
 
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